La reputazione personale o aziendale può essere oggetto di lesione e diffamazione, che sono state così definite dal Diritto:
“Deve ravvisarsi l′illecito civile per lesione del diritto alla identità personale quando vi sia distorsione della effettiva identità personale o alterazione, travisamento, offuscamento, contestazione del patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale; mentre, invece, deve ritenersi la sussistenza del delitto di diffamazione quando alla lesione suddetta si pervenga mediante offesa della reputazione” (Cass., pen. 06.12.1992, 849).
La portata dei danni inflitti all′identità personale da queste azioni illecite è proporzionale alla diffusione dei contenuti diffamatori e al fatto che questi vengano a contatto con il maggior numero di persone, dato che la reputazione viene definita come l′immagine di un individuo agli occhi della comunità.
Nel canale Internet il rischio di propagazione dei contenuti lesivi aumenta rispetto ai media tradizionali, perchè possono essere continuamente ripresi e attualizzati rischiando di causare un danno permanente alla reputazione del soggetto che li subisce.
Non esiste attualmente una legge specifica che punisca il reato di diffamazione a mezzo internet, che viene perseguito come atto di diffamazione aggravata secondo il comma 3° tradizionalmente usato per la diffamazione a mezzo stampa. .
Nella diffamazione a mezzo internet il problema principale consiste nell′identificazione del luogo in cui è stato commesso il reato: dato che non può essere considerato il luogo di percezione del contenuto diffamatorio, che varia a seconda delle posizioni di connessione dell′utente, viene identificato nel luogo di immissione della notizia, che però potrebbe trovarsi anche in un Paese estero.
Come ci si regola in questo caso? La Cassazione in una recentissima sentenza (Cass. Pen. Sez. V sent. 4741/00) su un conflitto di competenza ha stabilito che per individuare il Giudice Competente “occorrerà rifarsi al luogo di domicilio del responsabile della testata giornalistica on line nell′ambito della quale è apparso l′articolo diffamatorio” (da IlTuolegale.it).
Questa posizione, se da un lato tiene conto della qualità percettiva di diffamazione, che si consuma cioè non al momento della diffusione del messaggio ma in corrispondenza della sua ricezione da parte di soggetti terzi (inficiando l′opinione di questi sulla reputazione della vittima), dall′altro non sembra contemplare la questione della propagazione del contenuto in rete. La notizia diffamatoria potrebbe infatti essere ripresa su altri canali online che hanno con un′audience più elevata del contesto originario di pubblicazione, producendo una sorta di reiterazione del danno che potrebbe persistere anche dopo l′accertamento di responsabilità dell′autore di diffamazione.
Nelle procedure di assistenza legale per i casi di diffamazione e lesione della reputazione appare sempre più indispensabile il supporto di tecnologie digitali e metodi di analisi specialistici volti alla rilevazione preventiva dei contenuti potenzialmente lesivi e diffamatori (qualora si tratti di un marchio o un′azienda che voglia contrastare tempestivamente l′insorgere di questi casi) o alla mappatura completa dei contesti che ospitano il contenuto diffamatorio già pubblicato, stimando anche un indice di rischio di ulteriore propagazione.